REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE
Culturale Terramare
(a completamento
di quanto indicato nello Statuto)
Sede in Canale Monterano (Roma)
SOCI
Articolo 1
La somma della quota
d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di
versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio. Il rinnovo
avverrà entro marzo di ogni anno. Il Tesseramento fatto in ottobre/dicembre 2012
è valido per tutto il 2013.
Articolo 2
Ciascun membro
dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al
massimo un socio maggiorenne.
Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in
questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono frasi
rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può
rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.
Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente
dell’Associazione che provvedere a controfirmale.
ASSEMBLEA
ORDINARIA
Articolo 3
Nei casi di voto segreto,
l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare
i voti ed esporre il risultato.
Articolo 4
Per le elezioni
delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che
deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la
riunione dell’Assemblea.
L’eventuale candidatura per
l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio
Direttivo.
Al momento della registrazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo
inserirà la lista dei candidati per l’elezione alle cariche sociali.
Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire
tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate
eventuali candidature nel corso dell’Assemblea.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Articolo 5
Il Consiglio direttivo si
riunisce almeno una volta ogni mese.
Ad esso partecipano:
I membri del Consiglio stesso; e, senza diritto di voto: i Soci
Ordinari; e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee
all’Associazione.
Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo
svolgimento delle votazioni.
La convocazione può essere fatta solo per atto scritto.
Articolo 6
Le riunioni del Consiglio
direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella
redazione dei verbali dal Segretario.
Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione
verrebbe presieduta dal Vice Presidente.
Articolo 7
Tutti i membri debbono
partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono
giustificarsi con anticipo.
Articolo 8
Nei casi di accumulo di più di
tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a
diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione
attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla
radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti
precedentemente.
In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non
eletti.
Articolo 9
I membri del Consiglio,
consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare
notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone
eventualmente presenti.
Articolo 10
La validità della riunione si
ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi
incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:
- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.
Articolo 11
Nei casi di impedimento o di
impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un
altro Consigliere.
Articolo 12
La competenza in caso di
applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o
dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, al Vice presidente.
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico
dei soci spetta all'Assemblea dei Soci e/o al Collegio dei probiviri
convocati su richiesta del Consiglio Direttivo.
Articolo 13
Le relazioni del Collegio dei
Revisori debbono essere sottoposte all’attenzione delle Assemblee e
pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da
parte del Consiglio.
SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Segretario del Consiglio
direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti
amministrativi; in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- disbriga le pratiche burocratiche;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee;
- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
Articolo 15
Nell’espletamento del proprio
incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.
TESORIERE
Articolo 16
Il Tesoriere gestisce le
entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. Si occupa,
altresì, della cassa e dei rapporti con le banche/poste.
COLLEGIO DEI
REVISORI
Articolo 17
Il Collegio si
riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del
Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo.
Il Collegio può prendere parte
a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza però partecipare al
voto.
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per:
- controllare la cassa;
- controllare i documenti contabili e la contabilità;
- controllare i rendiconti annuali;
- redigere la relazione per l’Assemblea.
La convocazione del Collegio può avvenire:
- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.
Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui
siano presenti tutti i Revisori effettivi.
Articolo 18
Le riunioni vengono
dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo con
le mansioni di Segretario.
Il Segretario è tenuto a
redigere i verbali.
Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal
Vice Presidente.
Articolo 19
Tutti i membri hanno l’obbligo
di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente
giustificate.
Articolo 20
Nei casi di accumulo di più di
tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a
diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell’infrazione
attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione
dall'incarico.
Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il
Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio
direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente
l’Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un
nuovo Revisore.
Articolo 21
I membri del Collegio hanno
l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.
Articolo 22
La validità della riunione si
ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi
incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:
- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.
Articolo 23
Per partecipare alle
riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni membri.
COLLEGIO DEI
PROBIVIRI
Articolo 24
Il Collegio si
riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio
direttivo per:
- decidere su una
richiesta di radiazione di un socio;
- o sia necessario il suo lodo
arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto.
La convocazione del Collegio può avvenire:
- per atto scritto;
- per telefono;
- di persona.
Articolo 25
Le riunioni vengono dirette
dal Presidente incaricato supportato da un altro Proboviro effettivo con
le mansioni di Segretario.
Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.
In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice
Presidente.
Articolo 26
Tutti i membri hanno l’obbligo
di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente
giustificate.
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non
continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il
reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di
procedere alla radiazione dall’incarico.
Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il
Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio
direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente
l’Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un
nuovo Proboviro.
Articolo 27
I membri del Collegio hanno
l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.
Articolo 28
La validità della riunione si
ha con la presenza di almeno la metà più uno dei due Probiviri
effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:
- votazione per alzata di mano;
- o per scrutinio segreto.
Articolo 29
Alle riunioni non sono ammesse
deleghe in caso di assenza di qualche membro.
Luogo
Data
Il Segretario
Il Presidente