REGOLAMENTO GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE Culturale Terramare

(a completamento di quanto indicato nello Statuto)


Sede in Canale Monterano (Roma)


SOCI


Articolo 1


La somma della quota d’iscrizione annuale, delle eventuali quote periodiche e i termini di versamento vengono stabiliti annualmente dal Consiglio. Il rinnovo avverrà entro marzo di ogni anno. Il Tesseramento fatto in ottobre/dicembre 2012 è valido per tutto il 2013.


Articolo 2


Ciascun membro dell’Associazione che ha diritto al voto può rappresentare per delega al massimo un socio maggiorenne.
Gli associati minorenni possono farsi rappresentare dai genitori; in questo caso due o più fratelli/sorelle minorenni possono frasi rappresentare da uno dei genitori (padre o madre); la stessa persona può rappresentare, oltre ai minori, un socio maggiorenne.

Le deleghe vengono affidate all’inizio della riunione al Presidente dell’Associazione che provvedere a controfirmale.


ASSEMBLEA ORDINARIA


Articolo 3


Nei casi di voto segreto, l’Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l’incarico di contare i voti ed esporre il risultato.


Articolo 4


Per le elezioni delle cariche sociali, Il Consiglio Direttivo emana un Regolamento che deve essere inviato ai soci 30 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea.

L’eventuale candidatura per l’elezione a una carica sociale va comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.
Al momento della registrazione dell’Assemblea il Consiglio Direttivo inserirà la lista dei candidati per l’elezione alle cariche sociali.

Qualora le candidature presentate non fossero sufficienti a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale vanno accettate eventuali candidature nel corso dell’Assemblea.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 5


Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni mese.
Ad esso partecipano:

I membri del Consiglio stesso; e, senza diritto di voto: i Soci Ordinari; e/o altre persone, appositamente invitate, anche se estranee all’Associazione.

Le persone estranee all’Associazione non possono partecipare allo svolgimento delle votazioni.

La convocazione può essere fatta solo per atto scritto.


Articolo 6


Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente in carica coadiuvato nella redazione dei verbali dal Segretario.
Qualora fosse assente il Presidente del Consiglio direttivo, la riunione verrebbe presieduta dal Vice Presidente.


Articolo 7


Tutti i membri debbono partecipare alle riunioni del Consiglio e in caso di assenza devono giustificarsi con anticipo.

Articolo 8


Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente.
In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.


Articolo 9


I membri del Consiglio, consapevoli della serietà delle riunioni, sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti.


Articolo 10


La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano;

- o per scrutinio segreto.


Articolo 11


Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.


Articolo 12


La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei collaboratori e/o dipendenti spetta esclusivamente al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente.
La competenza in caso di applicazione di sanzioni disciplinari a carico dei soci spetta all'Assemblea dei Soci e/o al Collegio dei probiviri convocati su richiesta del Consiglio Direttivo.


Articolo 13


Le relazioni del Collegio dei Revisori debbono essere sottoposte all’attenzione delle Assemblee e pertanto solo in quella sede è data facoltà di prenderne visione da parte del Consiglio.


SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 14


Il Segretario del Consiglio direttivo ha il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi; in particolare:
- provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;

- disbriga le pratiche burocratiche;

- redige e conserva i verbali delle Assemblee;

- è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.


Articolo 15


Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.


TESORIERE


Articolo 16


Il Tesoriere gestisce le entrate e le uscite nonché la contabilità e i rendiconti. Si occupa, altresì, della cassa e dei rapporti con le banche/poste.


COLLEGIO DEI REVISORI


Articolo 17

Il Collegio si riunisce sempre nei casi in cui viene convocato dal Presidente del Collegio o ne viene fatta richiesta almeno da un Revisore effettivo.

Il Collegio può prendere parte a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo senza però partecipare al voto.
Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi per:

- controllare la cassa;

- controllare i documenti contabili e la contabilità;

- controllare i rendiconti annuali;

- redigere la relazione per l’Assemblea.

La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;

- per telefono;

- di persona.

Anche se non convocato, il Collegio è comunque valido nel caso in cui siano presenti tutti i Revisori effettivi.


Articolo 18


Le riunioni vengono dirette dal Presidente supportato da un altro Revisore effettivo con le mansioni di Segretario.

Il Segretario è tenuto a redigere i verbali.
Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.


Articolo 19


Tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.


Articolo 20


Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.
Il Revisore effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Revisore supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Revisore supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei Revisori, convoca urgentemente l’Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Revisore.


Articolo 21


I membri del Collegio hanno l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.


Articolo 22


La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese mediante:

- votazione per alzata di mano;

- o per scrutinio segreto.


Articolo 23


Per partecipare alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di alcuni membri.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 24


Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene convocato dal Consiglio direttivo per:

- decidere su una richiesta di radiazione di un socio;

- o sia necessario il suo lodo arbitrale come amichevole compositore ai sensi dello statuto.
La convocazione del Collegio può avvenire:

- per atto scritto;

- per telefono;

- di persona.

Articolo 25


Le riunioni vengono dirette dal Presidente incaricato supportato da un altro Proboviro effettivo con le mansioni di Segretario.
Il Segretario (Proboviro effettivo) è tenuto a redigere i verbali.

In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal Vice Presidente.


Articolo 26


Tutti i membri hanno l’obbligo di intervenire alle riunioni del Collegio, salvo le assenze previamente giustificate.
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Collegio. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Collegio la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico.

Il Proboviro effettivo radiato o dimissionario viene sostituito con il Proboviro supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui il Proboviro supplente non sia disponibile, il Consiglio direttivo, su richiesta del Collegio dei probiviri, convoca urgentemente l’Assemblea ordinaria dei soci affinché venga deliberata la nomina di un nuovo Proboviro.


Articolo 27


I membri del Collegio hanno l’onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.


Articolo 28


La validità della riunione si ha con la presenza di almeno la metà più uno dei due Probiviri effettivi, ivi incluso il Presidente (o il Vice Presidente).
Le decisioni vengono prese in Camera di consiglio mediante:

- votazione per alzata di mano;

- o per scrutinio segreto.


Articolo 29


Alle riunioni non sono ammesse deleghe in caso di assenza di qualche membro.


Luogo


Data                                                                                                        



Il Segretario                                                                                                       Il Presidente